venerdì 13 febbraio 2009

Sul randagismo

Ad Oliveri chissa' perche' non si vuol fare un canile che accolga i numerosi animali randagi che specie d'estate vengono abbandonati da qualche alquanto distratto turista.Vediamo cosa dice la legge regionale in proposito:
I comuni sono i principali attori nell'espletamento delle competenze e delle attività di seguito elencate:
a)provvedere alla vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000 N 15, nonché dalle specifiche norme di tutela del benessere degli animali, con personale adeguatamente formato e motivato;
b)provvedere direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani incidentati, feriti o malati;
c)disporre con ordinanza sindacale il rilascio dei cani sul territorio, dopo la sterilizzazione, come cani sprovvisti di proprietario nei casi previsti dall'art. 15, commi 6 e 7, della legge regionale 3 luglio 2000 n15,
d)incaricare della custodia dei cani catturati, per i quali il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale ha valutato la non possibilità di reimmissione sul territorio, le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale le cui strutture sono riconosciute idonee; l'incarico della custodia viene conferito sulla base di apposita convenzione stipulata secondo i criteri di cui all'allegato III al decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7; la convenzione può essere stipulata anche con privati gestori di rifugi sanitari e per il ricovero riconosciuti idonei ai sensi del decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7;
e)attivare, di concerto con le aziende unità sanitarie locali, gli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione provvedendo alla gestione e funzionamento degli stessi;
f) provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero ove esistenti, costruire rifugi sanitari pubblici e provvedere alla loro gestione diretta o in convenzione con le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale
g)garantire, in assenza di rifugi sanitari pubblici, anche in consorzio tra comuni, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
h)preporre un responsabile amministrativo per gli adempimenti di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della legge regionale 3 luglio 2000n15, nel caso in cui il rifugio sanitario pubblico sia gestito direttamente dal comune, o affidare eventualmente la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo sanitario delle aziende unità sanitarie locali, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale, sulla base di apposita convenzione stipulata secondo i criteri di cui all'allegato IV decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7;
i)provvedere al mantenimento degli animali confiscati, di seguito a provvedimenti amministrativi, nei rifugi sanitari e nei rifugi per il ricovero pubblici o in convenzione o affidarli alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionaleper il loro recupero comportamentale;
k)individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria dei cani d'affezione, provvedendo a periodici interventi di bonifica e di disinfestazione previa consulenza del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale;
l)provvedere alla stipula di un'assicurazione per gli eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario.
Ed inoltre possono:
m)istituire l'ufficio per i diritti degli animali assicurando il collegamento con l'anagrafe canina regionale e avvalendosi della consulenza del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale;
n)incaricare della degenza postoperatoria dei cani randagi sterilizzati anche le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale, che abbiano idonei rifugi o che si avvalgano di ambulatori veterinari all'uopo convenzionati;
o) prevedere, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla costruzione di rifugi pubblici, nonché delle aree da destinarsi alla realizzazione di cimiteri per il seppellimento degli animali d'affezione, ed aree urbane per l'attività motoria dei cani.
Ma quest'ultimo punto i nostri amministratori lo hanno letto?

1 commento:

  1. La domanda a mio avviso è formulata in maniera errata, sarebbe più corretto chiedersi: "ma i nostri amministratori riescono a capire ciò che leggono?" Se la domanda nasce spontanea la risposta è più che scontata, per molti di lor pur sventolando titoli di studio superiori, la scuola è stato un vero optional.....

    RispondiElimina