martedì 24 febbraio 2009

Modificata legge usi civici

Assemblea Regionale Siciliana
XV LEGISLATURA 65a SEDUTA 18 Febbraio 2009

«Articolo 1.
Nuove norme in materia di usi civici
l. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non hanno perduto, per effetto di strumento urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, la legittimazione di cui all’articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere concessa nei confronti degli occupatori che risultino proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza, anche prescindendo dai requisiti di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma 1, il canone di natura enfiteutica previsto dall’articolo 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e determinato ai sensi dell’articolo 5 comma 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, è ridotto ad un quinto.
3. La presente disposizione si applica ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi».

«Articolo 2.
Trascrizione degli atti del procedimento
l. Gli atti del procedimento previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 dal Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, dall’articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a trascrizioni, devono essere trascritti a cura del comune ove ricade il terreno gravato da usi civici e volturati dal beneficiario dell’atto.
2. La presente disposizione si applica anche agli atti già perfezionati e non ancora trascritti»

«Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 17 è abrogato».

«Articolo 3
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

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da wikipedia:"L'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un'altrui proprietà.L'enfiteusi è un diritto perpetuo o, se è previsto un termine, ha durata non inferiore a venti anni. Non è però suscettibile di subenfiteusi. Ha per oggetto tradizionalmente fondi rustici.Sul fondo l'enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento che spetta ad un proprietario (art. 959 c. c.), ma con due obblighi specifici:
1. di migliorare il fondo;
2. di corrispondere al nudo proprietario ("concedente") un canone periodico (una somma di danaro ovvero una quantità fissa di prodotti naturali), per la cui determinazione l'autonomia delle parti è vincolata dai criteri previsti dalle leggi speciali in materia".

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